L’ufficialità è arrivata con la Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2023: il decreto che disciplina nel dettaglio la Mediazione familiare, a firma dei Ministri delle Imprese e del Made in Italy, della Giustizia e dell’Economia e Finanze, entrerà in vigore il prossimo 15 novembre.
Le novità
I requisiti per l’esercizio della professione
Il decreto prevede una sanatoria per chi ha seguito il corso di formazione iniziale di almeno 220 ore, ma non è ancora iscritto ad associazione professionale né ha ottenuto la certificazione di conformità alla Norma Tecnica UNI: criterio alternativo a questi per la pratica professionale è il solo possesso di diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di riferimento. Chi ha seguito il percorso ma non ha dato poi seguito con l’iscrizione all’associazione professionale potrà dunque praticare.
Formazione iniziale
Secondo il decreto è ora necessario, a integrazione dei criteri al punto precedente, aver completato il corso di formazione riconosciuto da associazioni di categoria professionale, come AIMeF e MEDEF. Tale percorso dovrà avere precise caratteristiche: almeno 240 ore di lezioni teoriche pratiche (di cui il 70% dedicato unicamente alla mediazione familiare), che per almeno il 75% dovranno essere di didattica sincrona (in presenza e/o con docente collegato online). La pratica guidata non dovrà essere inferiore alle 80 ore, di cui almeno 40 in affiancamento a mediatore esperto. L’esame sarà solo finale, non più diviso in primo e secondo livello, con l’obbligo dello scritto a domande aperte; invariate le altre prove (role playing e orale con discussione elaborato su caso seguito e percorso formativo). Sono indicati sedici moduli didattici * (vedi fine articolo) che il corso dovrà obbligatoriamente erogare, e stabiliti i requisiti di esperienza minima anche per i formatori.Si tratta dello standard della Norma Tecnica UNI e del Forum Europeo per la formazione in mediazione familiare, da noi utilizzato per il Master in Mediazione familiare e gestione dei conflitti a partire dal 2016.
Requisiti di onorabilità
Sono definiti sette criteri in assenza dei quali non è possibili praticare la professione: si tratta di condizioni legate a reati commessi, interdizioni, misure di sicurezza. Si precisa qui che sarà possibile richiedere l’iscrizione alla lista di un solo tribunale.
Deontologia
Le regole deontologiche sono finalmente definite univocamente: non avremo più tanti codici quante associazioni. Ci si sofferma sui possibili conflitti di interesse, sugli ambiti di intervento possibili, sul segreto professionale, sui rapporti con i mediandi, sulle pratiche comunicative. Compare il riferimento all’abusivismo professionale e alla possibilità della sua segnalazione.
Aggiornamento professionale
I mediatori saranno tenuti all’aggiornamento annuale, che a partire dal 2024 consisterà in 10 ore nelle discipline fondamentali* (vedi fine articolo).
Compenso
Definito il compenso per incontro, a persona: 40 euro, aumentabili a 60 euro per casi di media complessità e conflittualità, fino a 80 euro per i casi più complessi e ad alta conflittualità.
La definizione
Presente nel decreto una nuova, interessante definizione della professione di Mediatore familiare: Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.
Commenti
Il decreto rappresenta, a nostro avviso, un grande passo in avanti per la disciplina, che entra ora in una nuova epoca storica.
Intanto la definizione della Mediazione familiare rimanda inequivocabilmente, a differenza della Norma Tecnica che lasciava implicito l’aspetto, alla possibilità di operare nel conflitto familiare più esteso (es. conflitti genitori-figli o tra fratelli-sorelle) e non solo della coppia con figli che si separa; l’accordo scritto viene correttamente considerato come non fondamentale ma un possibile traguardo del percorso.
Chi ha investito in questa disciplina negli anni pionieristici sarà premiato, potendo praticare la professione anche se non ha provveduto subito a iscriversi ad associazione professionale, purché abbia seguito dei corsi di formazione legati allo standard della Norma Tecnica UNI. Si chiudono le maglie per coloro che si improvvisavano mediatori, magari perché impegnati in professioni limitrofe, o che praticavano abusivamente.
Sarà poi arginata la pratica di quegli enti di formazione che erogavano corsi di poche decine di ore, con lezioni videoregistrate e senza alcuna pratica guidata: è ora pienamente riconosciuto che la Mediazione familiare è una disciplina relazionale e può essere appresa solo all’interno di relazioni, con i docenti e i colleghi discenti; e che l’accesso all’esperienza diretta, come avviene per altre discipline complesse, è necessaria. I corsi di formazione sono così standardizzati e razionalizzati, con regole chiare e inequivocabili: il che dovrebbe favorire anche la semplificazione delle procedure, che per lungo tempo sono state gestite in modo non del tutto efficiente dalle associazioni.
Scompaiono poi le supervisioni obbligatorie. La Norma Tecnica era certamente rivedibile, prevedendo come adempimenti annuali ben 10 ore di supervisione e solo 6 di aggiornamento. Quando come istituto eravamo stati interpellati per suggerire delle proposte da portare nei tavoli ministeriali, avevamo proposto che nel passaggio alle 10 ore – che già trovava molti d’accordo – potessero rientrare alternativamente le due attività, in modo tale da non penalizzare chi non aveva bisogno di supervisioni, ma al tempo stesso non disperdere una attività che si rivela fondamentale per operare correttamente nelle tante situazioni inattese che si possono trovare nella pratica. In ogni caso un passo in avanti, e chi avrà necessità di supervisione potrà comunque usufruirne liberamente.
Positiva anche nel decreto la definizione di onorari congrui e rispettosi del livello di complessità della disciplina e di competenze richieste.
Autore: Nicola Boccola
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* Moduli didattici fondamentali per i corsi di formazione e di aggiornamento:
a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia ela filiazione;
c) i diversi modelli di coppia e di famiglia;
d) i cicli di vita della coppia e della famiglia;
e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapportocon i figli e l’intervento del mediatore;
f) l’approccio socio-psicologico alle relazionifamiliari;
g) la tutela dei minori;h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
i) l’intervento dello psicologo nella mediazione e latecnica dell’ascolto del minore;
l) i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
m) la figura del mediatore familiare;
n) le fasi del percorso di mediazione familiare;
o) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti,con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapportitra genitori e i figli;
p) la rielaborazione del conflitto e l’accordo finaledi mediazione;
q) gli studi e le esperienze di mediazione familiarein Italia e all’estero;
r) la violenza domestica e di genere